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Una materia piuttosto rilevante è quella riguardante l affidamento dei figli in caso di divisione, divorzio o fine della coabitazione more uxorio dei coniugi. L importanza del dibattito è causata non esclusivamente dall infelice verità dell aumento dei casi di lacerazione dell unità del nucleo familiare, ma in particolar modo dall entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006 n. 54.
Quest ultima, come mostreremo, persegue come fine essenziale la partecipazione dei genitori relativamente ai propri oneri verso i figli, allontanando il pericolo di aggravare l esito sfavorevole dell andamento della vita di coppia con le responsabilità come padre o come madre, che persistono anche dopo un distacco o un divorzio.
I diritti ed i doveri tra genitori e figli non rientrano nell ambito della relazione tra coniugi ed hanno valore e indole pienamente differente, in quanto compaiono direttamente dalla relazione di filiazione che è garantita anche dalla Costituzione (artt. 29 e 30 Cost.).
È prassi che l affidamento dei figli, sopratutto se molto piccoli, venga disposto a carico della madre. Possono sussistere circostanze molto insolite, nelle quali, o per accordo tra i coniugi, o per tutelare più efficacemente il minore, l affidamento viene concesso al padre.
C é inoltre il cosiddetto affidamento congiunto o quello alternato. In questi casi, i doveri e le imprudenze tra i genitori vengono spartiti più giustamente. Questi tipi di affidamento sono però poco voluti dai genitori in sede di separazione per i palesi intoppi pratici che una tale risoluzione determina.
Il coniuge affidatario, se non è diversamente deciso dal Giudice, gode dell esclusivo esercizio della potestà (art. 155, 3°co. c.c.) e l utilizzo legale dei beni dei minori. Tuttavia, le disposizioni importanti vengono regolarmente accettate da tutti e due i coniugi.
Il genitore non affidatario deve andare avanti nel vigilare sui figli e può ricorrere al giudice se crede che siano state adottate risoluzioni compromettenti per la medesima.
Generalmente, per difendere gli interessi dei figli, in special modo se minori, l abitazione dei coniugi viene concessa a quello affidatario (art. 155, 4°co. c.c.) per far si che i figli possano restare nello stesso ambiente in cui è nata e cresciuta.
Il genitore che non ottiene l affidamento dei figli deve pure prendere parte all appagamento dei bisogni dei propri figli. Perciò è obbligato a concedere un sussidio periodico, la cui somma verrà stabilita caso per caso e rimodulata ogni anno in base a quelli che sono gli indici Istat.
Questo importo è dissimile rispetto a quello casomai dovuto all altro coniuge quale diritto al sostentamento o agli alimenti e può incorporare quest ultima.
Inoltre, il consorte non affidatario dovrà contribuire per metà alle spese straordinarie previste per il figlio e riguardanti l istruzione, per le cure sanitarie e per lo sport o la ricreazione.
Nel caso in cui tale disposizione non venga rispettata, si eseguirà un iter esecutivo per assicurarsi l ammontare che deve essere concesso a titolo di mantenimento, altrimenti attuare una confisca sui beni di colui che è debitore degli importi fissati o presso un suo creditore (ad es. il datore di lavoro).