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La Convenzione prescrive l obbligo di ogni compagnia concorrente di provvedere, nei termini stabiliti, al risarcimento dei danni che il suo assicurato ha subito, come effetto di un sinistro da attribuire del tutto o in parte, ad un soggetto assicurato per lo stesso rischio presso differente compagnia concorrente.
Qualsiasi compagnia che si adegua alla Convenzione lavora come rappresentante di qualsiasi altra, riconoscendo ai suoi soggetti assicurati il risarcimento spettante a titolo e per mezzo della assicurazione del responsabile, che è obbligata al rimborso della somma versata.
Per attuare la procedura prevista dalla Convenzione, è importante che vi sia un sinistro stradale determinato da urto di non più di due veicoli, entrambi accertate, e con obbligo assicurativo della responsabilità civile in virtù della L. 990/69 e successive modifiche, con assicurazione in una delle compagnie concorrenti, con esclusione dei motorini e dei trattori; altresì, che durante l incidente non si verifichi danni a persone e ad oggetti.
Con il risarcimento diretto del danno si rinuncia a quello previsto dalla legge n. 39 del 1977, dove, pure se è stato redatto il CID, il danneggiato inoltri la richiesta di risarcimento alla società assicurativa del responsabile, in virtù dell art. 22 della L. 990/69 e mediante le disposizioni dell art. 3 della stessa legge, la procedura per effettuare il pagamento previsto deve essere sospesa e l assicurazione debitrice deve dare comunicazione alla compagnia incaricata della domanda di ricorso inviata dall avente diritto.
A tal proposito, il danneggiato, colpevole almeno in parte, deve far prevenire Il procedimento la denuncia alla sua compagnia assicurativa, procedendo alla compilazione tramite il modello di constatazione amichevole e sottoscritta da entrambi i conducenti.
L assicurazione, verificata la condizione per il risarcimento diretto, vi provvede a titolo e per mezzo della compagnia debitrice.
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I danni al veicolo si accertano, per mezzo della compagnia deputata, entro dieci giorni dalla messa a disposizione della stessa, medianti indici fissati dall associazione statale tra le compagnie di assicurazione, e il pagamento viene eseguito entro quindici giorni dall accertamento tecnico.
La firma digitale rientra nel quadro legislativo dell art. 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative e procedimenti per atti amministrativi, detto Testo Unico di Documentazione Amministrativa) con cui si afferma che:
la firma digitale è una firma elettronica basata su una struttura di chiavi non simmetriche a coppia, una comune e una riservata, che consente a che ne è responsabile attraverso la chiave riservata e al consegnatario attraverso la chiave comune, di rendere palese e di verificare l origine e la natura di un documento o di un atto informatico. Tale firma può essere leggera o pesante, in virtù del grado di certezza e sicurezza che garantisce.
Quella pesante:
- è connessa unicamente al firmante;- è in grado di accertare il firmante;- è prodotta con dispositivi tramite i quali il firmante può avere il completo controllo;- è connessa ai dati a cui fa riferimento in modo da accertare ogni possibile modifica dei suddetti dati.
Proprio per la presenza dei medesimi elementi, la firma pesante ha bisogno di essere convalidata da un Ente certificatore esterno, stabilito per fare ciò come la Camera di Commercio, e deve assicurare specifiche peculiarità tecniche e materiali, come il fatto che il firmante, sia il solo a conoscere la chiave privata per attuare la procedura di firma.