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Occorre distinguere, per quanto concerne i soggetti coinvolti in una fattispecie criminale, tra parte lesa e soggetto passivo. La parte lesa è colui che subisce un notevole pregiudizio ai propri beni patrimoniali, mentre il soggetto passivo, è colui che possiede i beni o benefici tutelati dalle disposizioni penali, che subisce violazioni o pericoli, direttamente e immediatamente, a causa della condotta del presunto colpevole.
La suddetta condotta può esplicarsi in quattro diverse modalità di aggressione a un bene mobile o immobile di un altra persona: la distruzione, ossia la rovina completa del bene nella sua interezza; la disintegrazione (relativa ai beni mobili), ossia l acquisizione dell oggetto che determina l impossibilità che il beneficiario possa usufruirne o che non possa più disporne; la lesione, ossia una modificazione del bene in peius.
Secondo la teoria, l adulterazione del bene o il suo imbrattamento costituisce un pregiudizio quando il bene stesso viene restituito in cattive condizioni; il fatto di non usufruire del bene implica l impossibilità di utilizzarlo per disporre delle sue funzioni, in parte o in tutto, anche solo per poco tempo.
Per quanto concerne invece gli attori, si parla di crimine quando è accertata la coscienza o la volontà del soggetto agente di ledere, distruggere, o provocare l inutilità di beni mobili appartenenti ad altri. Guasti a strumenti informatici o telematici.
Questa particolare fattispecie è regolata dall art. 635-bis c.p.: il soggetto che distrugge, lede o provoca l inutilizzabilità totale o parziale di strumenti informatici o telematici di terzi, o programmi e informazioni di terzi, può avere una cond1 al carcere da sei mesi a tre anni, salvi i casi in cui l azione costituisca un crimine ancor più grave.
Nelle specifiche fattispecie suddette, o in casi di abuso da parte del funzionario del sistema operativo, la pena detentiva va da uno a quattro anni. Il crimine di ingiuria è regolato dall art. 594 c.p., il quale cond1 chi offende la stima o l onestà di una persona presente; come indica esplicitamente il secondo comma, risponde di tale crimine anche chi agisce utilizzando lettere o chiamate telefoniche, o con carte scritte o disegni che possano ledere la figura della parte lesa.
Per quanto concerne infine la condotta, l ingiuria non è certo solo verbale, ma è anche un gesto iconico, ossia realizzato con scritti, disegni o strumenti che manifestamente offendono la stima e il decoro dell altro.
La dottrina prevede anche l ingiuria indiretta, ossia l azione che consta nell offendere una persona insultando però i suoi parenti stretti o amici, e l ingiuria riflessa, ossia un offesa che non solo lede la stima del soggetto destinatario, ma anche un terzo. E stato detto che l offesa va indirizzata direttamente all ingiuriato, per poter definire il reato di ingiuria; ma vi sono delle incertezze che riguardano i modi di questo intervento.
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Secondo alcuni teorici, è necessaria la mera presenza o vicinanza dell oltraggiato al soggetto che compie l offesa. Altri invece fanno anche riferimento alla conoscenza dell offesa dal parte del danneggiato, e non solo la presenza oggettiva nell attimo del reato.
Questa è la concezione accettata dalla maggior parte della dottrina, che dunque convalida l idea della conoscenza dell offesa, che in tal caso coinciderebbe con l attimo in cui è compiuto il crimine. Pertanto, secondo la dottrina si configura il reato di ingiuria anche quando il soggetto offeso, che non è in grado di ascoltare o è stato distratto da rumori assordanti, non ha carpito il significato delle parole dettegli, ma ne sia stato informato da persone presenti in quell istante.
Nell analisi del fattore individuale, rileva la mera volontà generica, che sarebbe la coscienza o intenzione dell azione, che si verifica tramite discorsi o gesti ingiuriosi, della cui gravita si è perfettamente a conoscenza. Un altro elemento fondamentale è la consapevolezza della presenza del soggetto che si vuole offendere.
Qualsiasi incertezza sulla presenza di esso nell istante in cui il gesto criminoso di offesa è commesso, non è configurabile come volontà e dunque esclude il reato, tranne nel caso in cui abbia luogo lo specifico crimine di oltraggio, in cui è necessaria la presenza di più soggetti.
Colui che compie questo crimine è soggetto a una punizione di carcere fino a sei mesi, o con una multa fino a 516 euro. Offesa. Tale crimine, regolato dall art. 595 c.p., fa parte della sezione che tratta i crimini contro la rispettabilità, e si verifica con l azione del soggetto che offende la stima di persone non presenti, in presenza di terzi.
Sono necessari in questo caso tre requisiti. In primo luogo, l assenza della persona offesa: in tale crimine, l individuo offeso non può assolutamente comprendere in maniera diretta le offese verbali. L ingiuria riguarda sempre il giudizio che si ha di un altro soggetto. La comunicazione a più persone, vale a dire l enunciazione delle parole o azioni offensive ad un minimo di due persone, che devono subito comprendere che si tratta di un ingiuria.