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La Frode Informatica è affiancata a quella ‘tradizionale , ma si differenzia da quest ultima per l uso di mezzi informatici. Con la legge 547 del 1993 è nel Codice Penale è stato inserito l art 640-ter per punire i soggetti che procurano vantaggi per se stessi con l intromissione illecita nell uso di notizie e nozioni. Invece, non fa parte dell illecito di frode informatica utilizzo illegale di carte magnetiche che è disciplinato dall art. 12 della legge 197 del 5 luglio 1991. 2.
La Falsificazione di Atti Informatici. I documenti a livello informatico sono affiancati a quelli tradizionali e l art. 491-bis c.p. è applicato per condannare la contraffazione di atti sia pubblici che privati. Le informazioni informatiche false sono collegate alla falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.). 3. Gli illeciti all Incolumità delle Informazioni.
La legge 547 del 1993 inserisce altre regolamentazioni e nel Codice Penale vi è l art. 635- bis utilizzato per condannare il danno arrecato a supporti informatici e telematici, con l art. 615- quinquies sulla diffusione di virus e malware, con l art. 392 l eccesso sulle cose (con questo articolo la legge 547 del 1993 fa si riferisce agli eccessi che sono strettamente legati ai beni informatici) ed infine con l art. 420 le attacchi a sistemi di uso pubblico.
4. Gli abusi in ambito di Riservatezza dei Dati e delle Informazioni a livello Informatico.
A riguardo, sono condannati l ingresso vietato ad un supporto informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), la possesso e la estensione illecito di codici d accesso (art. 615-quater c.p.) la diffusione degli argomenti di documenti privati (art. 621 c.p.) inserendo anche quei documenti che si trovano dentro i sistemi informatici.
A proposito degli eccessi per quanto riguarda le notizie a livello informatico è allargato il concetto di corrispondenza presente nel quarto comma dell art. 616 c.p. che aggiunge quelle informatiche e telematiche con pene presunte per l illecito di intercettazione e di interruzione di dati informatici (art. 617-quater c.p.) e il montaggio di impianti diretti a ottenere intercettazioni o impedire notizie a livello informatico (art. 617-quinquies), qualora simili comportamenti siano illeciti. rivelazioni di segreti d ufficio:
L interesse giuridico tutelato dalla norma di cui all art 326 c.p. risiede nell adeguata realizzazione, cioè seria attività, dell amministrazione pubblica, con una specifica attenzione al preconcetto che alla stessa può provocare la diffusione di un segreto d ufficio.
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I illecito di cui si parla comporta un pericolo reale e non solamente possibile, perché la diffusione di un segreto d ufficio non viene condannata separatamente, ma come divulgazione di un segreto che implica la diffusione di atti che provengono dalla pubblica amministrazione o da altre persone.
Non sono viste come illecito, anzi, le diffusioni di segreti d ufficio svelate dalla persona accusata (sovrintendente della Polizia di stato) ad un soggetto amico (che non è il diretto destinatario dell azione di polizia programmata) riguardo alla possibile realizzazione di posti di blocco della Polizia, senza definire il posto e il modo, perché non specifica concretamente un possibile situazione compromettente per l utilità e l attuazione dell operazione programmato.