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L art. 42 c.p. prevede che non si debba condannare un individuo per un azione ritenuta illecita, se non è stata commessa con intenzionalità e coscienza escludendo, però, alcune tipologie illustrate dalla norma legislativa in cui si configura un azione illecita anche se non vi è dolo, per esempio, gli illeciti volontari e quelli di colpa.
Si parla di status individuale involontario quando vi è la volontà di commettere un reato, ma le conseguenze della propria azione sono più gravi rispetto a quanto previsto; è il caso in cui si picchia un soggetto solo con l intenzione di provocargli delle ferite, ma i colpi inferti ne provocano, invece, la morte.
Le uniche fattispecie previste dalla norma nazionale sono il delitto involontario (art. 584 c.p.) e l interruzione di gravidanza involontaria (art. 18, c. 2, L. 194/1978). Si parla, contrariamente, di fattore individuale di colpa quando non c è la volontà di commettere un illecito, ma ciò comunque accade per negligenza, incoscienza, incapacità o per l infrazione di regole, normative, disposti o prescrizioni (art. 43 c.p.).
La legge regola pure le situazioni di illecito colposo, come il delitto colposo [art. 589 c.p.] o lesioni di colpa [art. 590 c.p.]). Le violazioni vengono perseguite in tutte e due le succitate situazioni, ossia dolo e colpa.
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Vi sono anche situazioni in cui è prevista la legittima difesa o la non perseguibilità dell illecito. L art. 52 c.p. , ovvero legittima difesa, prevede che il reato non venga perseguito, se la persona lo ha compiuto perché costretto dalla necessità di tutelare un proprio diritto o quello di terzi. Tuttavia, il suddetto articolo individua anche il principio della proporzionalità tra la tutela e l affronto.
Quindi, siffatta azione viene legittimata solo se sono presenti i due fattori della necessità o urgenza e della proporzionalità tra trasgressione e tutela.
Altresì, per la legislazione, la proporzionalità deve esistere tra gli averi in opposizione. Ad esempio, durante una rapina, in cui è previsto l attacco al patrimonio di un soggetto, non è legittima la difesa di chi, per schivare siffatto pericolo, causa la morte del rapinatore, in quanto viene a configurarsi un danno di tipo esistenziale che è certamente più importante di quello patrimoniale.
Altre ragioni di legittima difesa riguardano:
il beneplacito di chi ha diritto (art. 50 c.p.)
l applicazione di un diritto o l osservanza di un obbligo (art. 51 c.p.)
l uso motivato delle armi (art. 53 c.p.)
lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
Per ciò che concerne la prescrizione, si potrà annullare un illecito in virtù del criterio temporale, ovvero nel caso in cui si oltrepassa un determinato periodo di tempo. La prescrizione, invece, non viene mai applicata per i reati che prevedono la condanna all ergastolo, e prima addirittura la pena di morte.